ANALISI TECNICO-NORMATIVA.

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

        Con riferimento all'articolo 1, recante la delega al Governo in materia di protezione sociale e di cura delle persone non autosufficienti, l'intervento normativo si ritiene necessario al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in favore delle persone non autosufficienti.
        Con riferimento all'articolo 2, recante la delega al Governo per l'adeguamento del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, l'intervento normativo appare necessario al fine di adeguare, attraverso l'opportuno coordinamento, il medesimo testo unico.
        Con riferimento all'articolo 3, recante la conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro, si fa presente che la materia oggetto dell'atto normativo è già disciplinata dall'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53. L'intervento normativo appare necessario al fine di aggiornare lo strumento di finanziamento di azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, in modo da renderlo maggiormente corrispondente alle esigenze dell'utenza.
        Con riferimento all'articolo 4, concernente la carta della famiglia, l'intervento normativo appare necessario al fine di disciplinare con norme di rango primario le attività di incentivazione e sostegno legate all'istituzione della carta della famiglia.
        Con riferimento all'articolo 5, recante l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, l'intervento normativo si rende necessario allo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità.
        Con riferimento all'articolo 6, recante l'istituzione del Fondo per la lotta alle povertà estreme, l'intervento normativo si rende necessario per favorire il rilancio e la promozione di iniziative di contrasto alle più gravi forme di disagio sociale, nonché di assistenza e presa in carico delle persone che versano in stato di grave emarginazione e delle persone senza fissa dimora.
        Con riferimento all'articolo 7, recante l'istituzione del Fondo di solidarietà sui mutui per l'acquisto della prima casa, l'intervento normativo si rende necessario al fine di sostenere i cittadini in difficoltà temporanea nel pagamento delle rate di mutuo per la prima casa.
        Con riferimento all'articolo 8, recante ulteriori norme in materia di politiche sociali, gli interventi normativi si rendono necessari al fine di migliorare la qualità della spesa pubblica.

 

Pag. 26

B) Analisi del quadro normativo.

      Con riferimento all'articolo 1, recante la delega al Governo in materia di protezione sociale e cura delle persone non autosufficienti, si fa riferimento alla Costituzione che all'articolo 117 enuncia i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, nel quadro del decreto legislativo n. 502 del 1992 e della legge n. 328 del 2000.
        Con riferimento all'articolo 2, recante la delega al Governo per l'adeguamento del decreto legislativo n. 151 del 2001, la materia oggetto dell'atto normativo è in gran parte, ma non solo, disciplinata dal medesimo testo unico. Varie e diverse disposizioni si riscontrano nella legge 8 marzo 2000, n. 53, e nelle ultime leggi finanziarie.
        Con riferimento all'articolo 3, recante la conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro, si fa presente che la materia oggetto dell'atto normativo è già disciplinata dall'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53. L'intervento normativo appare necessario al fine di aggiornare lo strumento di finanziamento di azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, in modo da renderlo maggiormente rispondente alle esigenze dell'utenza.
        Con riferimento all'articolo 4, concernente la carta della famiglia, la materia oggetto dell'atto normativo non è specificamente disciplinata.
        Con riferimento all'articolo 5, recante l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, l'intervento si inquadra nei princìpi della legge n. 104 del 1992 e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006.
        Con riferimento all'articolo 6, recante l'istituzione del Fondo per la lotta alle povertà estreme, la materia oggetto dell'atto normativo non è specificamente disciplinata.
        Con riferimento all'articolo 7, recante l'istituzione del Fondo di solidarietà sui mutui per l'acquisto della prima casa, la materia oggetto dell'atto normativo non è specificamente disciplinata.
        Con riferimento all'articolo 8, recante ulteriori norme in materia di politiche sociali, in particolare, si subentra nella normativa inerente il Fondo nazionale per le politiche sociali.

C) Incidenza delle norme proposte sulle norme e sui regolamenti vigenti.

        Con riferimento all'articolo 1, recante la delega al Governo in materia di protezione sociale e di cura delle persone non autosufficienti, si coordinerà l'intervento con la legge n. 104 del 1992 e con la disciplina in materia sanitaria.
        Con riferimento all'articolo 2, recante la delega al Governo per l'adeguamento del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, la disciplina che sarà dettata dal legislatore delegato riordinerà ex novo la materia attraverso la tecnica della novellazione del testo unico vigente.

 

Pag. 27


        Con riferimento all'articolo 3, recante la conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro, la disciplina incide sulla normativa vigente sostituendo l'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e abrogando i commi 1255 e 1256 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che riguardano il citato articolo 9 della legge n. 53 del 2000, sostituito dal comma 1254 del medesimo articolo 1.
        Con riferimento all'articolo 4, concernente la carta della famiglia, l'istituzione della carta della famiglia impatterà sulla normativa di incentivazione e sostegno alla famiglia, e con questa dovrà, se necessario, essere coordinata.
        Con riferimento all'articolo 5, recante l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, la nuova normativa andrà coordinata con la legge n. 104 del 1992, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
        Con riferimento all'articolo 6, recante l'istituzione del Fondo per la lotta alle povertà estreme, la nuova normativa non incide sulle disposizioni vigenti.
        Con riferimento all'articolo 7, recante l'istituzione del Fondo di solidarietà sui mutui per l'acquisto della prima casa, la nuova normativa non incide sulle disposizioni vigenti.
        Con riferimento all'articolo 8, recante ulteriori norme in materia di politiche sociali, si incide, in particolare, sulla disciplina del Fondo nazionale per le politiche sociali.

D) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

        Con riferimento all'articolo 1, recante la delega al Governo in materia di protezione sociale e di cura delle persone non autosufficienti, non si ravvisano incompatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale, in quanto si tratta di determinazione dei livelli essenziali.
        Con riferimento all'articolo 2, recante la delega al Governo per l'adeguamento del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, la materia concerne l'«ordinamento civile», di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. I princìpi e criteri direttivi di delega dettati non contrastano con le competenze locali e regionali.
        Con riferimento all'articolo 3, recante la conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro, la norma non tocca materie di competenza delle regioni, né si ravvisano elementi di contrasto con l'attuale riparto delle competenze normative tra Stato e regioni.
        Con riferimento all'articolo 4, concernente la carta della famiglia, la disposizione non contrasta con le competenze locali e regionali in materia.
        Con riferimento all'articolo 5, recante l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, la disposizione non impatta con le competenze regionali, in quanto si tratta di un organismo nazionale di coordinamento. Si prevede,

 

Pag. 28

comunque, che nella sua composizione siano inseriti anche rappresentanti delle regioni e delle province autonome.
        Con riferimento all'articolo 6, recante l'istituzione del Fondo per la lotta alle povertà estreme, la disposizione non contrasta con le competenze locali e regionali in materia, in quanto si tratta di attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni.
        Con riferimento all'articolo 7, recante l'istituzione del Fondo di solidarietà sui mutui per l'acquisto della prima casa, la disposizione non impatta con le competenze regionali. Si prevede, comunque, l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
        Con riferimento all'articolo 8, recante ulteriori norme in materia di politiche sociali, le disposizioni ivi contenute non impattano con le competenze regionali.

E) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

        Verifica effettuata positivamente con riferimento a tutti gli articoli.

F) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione della possibilità di delegificazione.

        Non c'è utilizzo di rilegificazione o di delegificazione con riferimento a tutti gli articoli.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte nel testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Il testo non contiene nuove definizioni con riferimento a tutti gli articoli.

B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

        I riferimenti normativi sono corretti con riferimento a tutti gli articoli. In particolare, con riferimento all'articolo 4, concernente la carta della famiglia, il testo non contiene nuove definizioni se non quella di «carta della famiglia», che indica il nuovo istituto disciplinato dall'atto normativo in oggetto.

 

Pag. 29

C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

        Con riferimento all'articolo 1, recante la delega al Governo in materia di protezione sociale e di cura delle persone non autosufficienti, non c'è ricorso alla tecnica della novella.
        Con riferimento all'articolo 2, recante la delega al Governo per l'adeguamento del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, la disciplina che sarà dettata dal legislatore delegato riordinerà ex novo la materia attraverso la tecnica della novellazione del testo unico vigente.
        Con riferimento all'articolo 3, recante la conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro, c'è ricorso alla tecnica della novella.
        Con riferimento all'articolo 4, concernente la carta della famiglia, non c'è ricorso alla tecnica della novella.
        Con riferimento all'articolo 5, recante l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, non c'è ricorso alla tecnica della novella.
        Con riferimento all'articolo 6, recante l'istituzione del Fondo per la lotta alle povertà estreme, non c'è ricorso alla tecnica della novella.
        Con riferimento all'articolo 7, recante l'istituzione del Fondo di solidarietà sui mutui per l'acquisto della prima casa, non c'è ricorso alla tecnica della novella.
        Con riferimento all'articolo 8, recante ulteriori norme in materia di politiche sociali, si è utilizzata la tecnica della novella in ordine al comma 1258 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 e in ordine all'articolo 21, nota 3, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972, come sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995.

D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Con riferimento all'articolo 1, recante la delega al Governo in materia di protezione sociale e cura delle persone non autosufficienti, non si ravvisano effetti abrogativi impliciti.
        Con riferimento all'articolo 2, recante la delega al Governo per l'adeguamento del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, è previsto il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, che sarà effettuato dal legislatore delegato.
        Con riferimento all'articolo 3, recante la conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro, la norma non reca abrogazioni implicite di norme vigenti mentre abroga espressamente i commi 1254, 1255 e 1256 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
        Con riferimento all'articolo 4, concernente la carta della famiglia, non sono presenti effetti abrogativi.
        Con riferimento all'articolo 5 recante l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, non sono presenti effetti abrogativi.

 

Pag. 30


        Con riferimento all'articolo 6, recante l'istituzione del Fondo per la lotta alle povertà estreme, non sono presenti effetti abrogativi.
        Con riferimento all'articolo 7, recante l'istituzione del Fondo di solidarietà sui mutui per l'acquisto della prima casa, non sono presenti effetti abrogativi.
        Con riferimento all'articolo 8, recante ulteriori norme in materia di politiche sociali, non sono presenti effetti abrogativi.

3. Ulteriori elementi.

A) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o su analogo oggetto.

        Con riferimento all'articolo 1, recante la delega al Governo in materia di protezione sociale e di cura delle persone non autosufficienti, non risulta che le materie trattate abbiano mai dato origine a giudizi.
        Con riferimento all'articolo 2, recante la delega al Governo per l'adeguamento del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, ci si limita a segnalare le pronunce costituzionali e di legittimità più significative:

            1) Corte costituzionale 8 maggio 2007, n. 158; 14 ottobre 2005, n. 385; 16 giugno 2005, n. 233; 23 dicembre 2003, n. 371; 1o aprile 2003, n. 104; 16 maggio 2002, n. 197;

            2) Cassazione civile, sezione lavoro, 15 settembre 2005, n. 18273; 10 giugno 2005, n. 12260; 18 maggio 2005, n. 10391; 21 dicembre 2004, n. 23684; 25 novembre 2004, n. 22244.

        Con riferimento all'articolo 3, recante la conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro, non risulta che le materie trattate abbiano mai dato origine a giudizi.
        Con riferimento all'articolo 4, concernente la carta della famiglia, non risulta che la materia trattata abbia dato origine a giudizi.
        Con riferimento all'articolo 5 recante l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, non risulta che la materia trattata abbia dato origine a giudizi.
        Con riferimento all'articolo 6, recante l'istituzione del Fondo per la lotta alle povertà estreme, non risulta che la materia trattata abbia dato origine a giudizi.
        Con riferimento all'articolo 7, recante l'istituzione del Fondo di solidarietà sui mutui per l'acquisto della prima casa, non risulta che la materia trattata abbia dato origine a giudizi.
        Con riferimento all'articolo 8, recante ulteriori norme in materia di politiche sociali, si segnala, in particolare, la sentenza della Corte costituzionale 16-29 dicembre 2004, n. 423, relativa al Fondo nazionale per le politiche sociali.

 

Pag. 31

B) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento o relativo stato dell'iter.

        Con riferimento all'articolo 1, recante la delega al Governo in materia di protezione sociale e di cura delle persone non autosufficienti, si segnalano in Parlamento i seguenti progetti di legge:

Atto Camera n. 1355 - onorevole Massimo Garavaglia (LNP) ed altri.
Disposizioni per favorire la qualità della vita delle persone non autosufficienti.
13 luglio 2006: presentato alla Camera dei deputati.
In corso di esame in Commissione.

Atto Camera n. 1348 - onorevole Carla Castellani (AN) ed altri.
Disposizioni in favore delle persone anziane non autosufficienti.
12 luglio 2006: presentato alla Camera dei deputati.
In corso di esame in Commissione.

Atto Camera n. 1248 - onorevole Katia Zanotti (Ulivo) ed altri.
Istituzione del Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti.
29 giugno 2006: presentato alla Camera dei deputati.
In corso di esame in Commissione.

Atto Camera n. 422 - onorevole Katia Zanotti (Ulivo) ed altri.
Istituzione di un sistema di protezione sociale e di cura per le persone non autosufficienti.
3 maggio 2006: presentato alla Camera dei deputati.
In corso di esame in Commissione.

Atto Camera n. 290 - onorevole Rosy Bindi (Ulivo).
Istituzione del Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti.
28 aprile 2006: presentato alla Camera dei deputati.
In corso di esame in Commissione.

Atto Camera n. 1228 - onorevole Cosimo Giuseppe Sgobio (Com. it.) ed altri.
Piano di interventi integrati per la non autosufficienza.
28 giugno 2006: presentato alla Camera dei deputati.
In corso di esame in Commissione.

Atto Senato n. 249 - senatrice Emanuela Baio (Ulivo) ed altri.
Misure a sostegno della condizione di non autosufficienza.
5 maggio 2006: presentato al Senato della Repubblica.
26 luglio 2006: assegnato (non ancora iniziato l'esame).

Atto Camera n. 11 - Popolare.
Piano per interventi integrati sulla non autosufficienza finanziato da un Fondo nazionale.
17 gennaio 2006 e 28 aprile 2006: presentato alla Camera dei deputati.
In corso di esame in Commissione.

 

Pag. 32

        Con riferimento all'articolo 2, recante la delega al Governo per l'adeguamento del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, in materia di riordino, totale o parziale, della normativa del medesimo testo unico, risultano le seguenti iniziative parlamentari:

Atto Camera n. 3126 - onorevole Giorgia Meloni (AN).
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e altre disposizioni in materia di tutela della maternità e per il sostegno della natalità.
8 dicembre 2007: presentato alla Camera dei deputati.
In corso di esame in Commissione.

Atto Camera n. 3097 - onorevole Stefania Prestigiacomo (FI) ed altri.
Modifica dell'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per l'ampliamento delle agevolazioni in materia di riposi e permessi in favore dei lavoratori con figli affetti da handicap grave.
28 settembre 2007: presentato alla Camera dei deputati.
In corso di esame in Commissione.

Atto Senato n. 1761 - senatrice Silvana Pisa (SDSE) ed altri.
Estensione al personale militare delle norme a sostegno della maternità e della paternità previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
1o agosto 2007: presentato al Senato della Repubblica.
In corso di esame in Commissione.

Atto Camera n. 2988 - onorevole Federica Rossi Gasparrini (Pop-Udeur).
Modifica all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per il sostegno della maternità delle donne casalinghe o disoccupate.
31 luglio 2007: presentato alla Camera dei deputati.
10 settembre 2007: assegnato (non ancora iniziato l'esame).

Atto Camera n. 2672 - onorevole Alberto Burgio (RC-Sin. Eur.) ed altri.
Modifica all'articolo 20 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di tutela dei diritti delle lavoratrici madri in caso di parto prematuro con ricovero del neonato.
17 maggio 2007: presentato alla Camera dei deputati.
18 giugno 2007: assegnato (non ancora iniziato l'esame).

Atto Senato n. 1400 - senatore Amedeo Ciccanti (UDC).
Modifica all' articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di prepensionamento dei genitori di portatori di handicap in condizioni di gravità.
14 marzo 2007: presentato al Senato della Repubblica.
17 aprile 2007: assegnato (non ancora iniziato l'esame).

 

Pag. 33

Atto Camera n. 2339 - onorevole Massimo Donadi (IdV) ed altri.
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e altre disposizioni a sostegno della maternità, istituzione dell'indennità di genitore ed elevazione dell'età pensionabile delle donne.
7 marzo 2007: presentato alla Camera dei deputati.
14 maggio 2007: assegnato (non ancora iniziato l'esame).

Atto Camera n. 2236 - onorevole Katia Bellillo (Com. it.) ed altri.
Modifica all' articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di trattamento economico e normativo dei permessi biennali straordinari riconosciuti ai lavoratori con figli affetti da grave disabilità.
8 febbraio 2007: presentato alla Camera dei deputati.
26 febbraio 2007: assegnato (non ancora iniziato l'esame).

Atto Camera n. 2208 - onorevole Antonio Satta (Pop-Udeur) ed altri.
Modifica all' articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente il collocamento anticipato in quiescenza delle lavoratrici e dei lavoratori con figli affetti da handicap grave.
1o febbraio 2007: presentato alla Camera dei deputati.
In corso di esame in Commissione.

Atto Senato n. 1154 - senatrice Emanuela Baio (Ulivo) ed altri.
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di rafforzamento dell'istituto del congedo parentale a sostegno dei genitori di bambini nati prematuri, gravemente immaturi ovvero portatori di gravi handicap.
10 novembre 2006: presentato al Senato della Repubblica.
12 dicembre 2006: assegnato (non ancora iniziato l'esame).

Atto Camera n. 1103 - onorevole Cesare Campa (FI).
Introduzione dell'articolo 42-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedi parentali in presenza di figli affetti da patologie di particolare gravità.
13 giugno 2006: presentato alla Camera dei deputati.
17 luglio 2006: assegnato (non ancora iniziato l'esame).

Atto Senato n. 474 - senatore Luigi Ramponi (AN) ed altri.
Modifica all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedi per assistenza a congiunti portatori di handicap.
19 maggio 2006: presentato al Senato della Repubblica.
27 giugno 2006: assegnato (non ancora iniziato l'esame).

Atto Camera n. 606 - onorevole Francesco Paolo Lucchese (UDC (CCD-CDU)) ed altri.
Modifiche all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di riposi e permessi per i familiari di soggetti con handicap grave.
10 maggio 2006: presentato alla Camera dei deputati.
15 giugno 2006: assegnato (non ancora iniziato l'esame).

 

Pag. 34

Atto Senato n. 221 - senatrice Maria Burani Procaccini (FI).
Modifica all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di concessione dell'indennità di maternità alle braccianti agricole.
4 maggio 2006: presentato al Senato.
8 giugno 2006: assegnato (non ancora iniziato l'esame).

Atto Camera n. 70 - onorevole Luca Volontè (UDC (CCD-CDU)) ed altri.
Modifica all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di concessione dell'indennità di maternità alle braccianti agricole.
28 aprile 2006: presentato alla Camera dei deputati.
6 giugno 2006: assegnato (non ancora iniziato l'esame).

Atto Camera n. 114 - onorevole Elena Emma Cordoni (Ulivo) ed altri.
Modifica all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di riposi e permessi dei genitori adottivi e affidatari.
28 aprile 2006: presentato alla Camera dei deputati.
19 settembre 2006: assegnato (non ancora iniziato l'esame).

Atto Camera n. 72 - onorevole Luca Volontè (UDC (CCD-CDU)) ed altri.
Disposizioni concernenti l'applicazione nelle piccole imprese e nelle cooperative sociali del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
28 aprile 2006: presentato alla Camera dei deputati.
27 giugno 2006: assegnato (non ancora iniziato l'esame).

Atto Camera n. 71 - onorevole Luca Volontè (UDC (CCD-CDU)) ed altri.
Modifica all' articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di prepensionamento dei genitori di portatori di handicap in condizioni di gravità.
28 aprile 2006: presentato alla Camera dei deputati.
In corso di esame in Commissione.

        Con riferimento all'articolo 3, recante la conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro, non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.
        Con riferimento all'articolo 4, concernente la carta della famiglia, in materia di incentivazione e sostegno economico alle famiglie si segnalano le seguenti iniziative legislative parlamentari:

Atto Camera n. 2874 (Sanza), Legge quadro sulla famiglia (assegnato il 27 luglio 2007, non ancora iniziato l'esame); Atto Senato n. 1633 (Pisanu), Disposizioni in materia di libertà economica della famiglia (all'esame della XI Commissione); Atto Senato n. 1515 (Bobba), Norme per la promozione del welfare familiare e generazionale (all'esame della XI Commissione); Atto Senato n. 1309 (Baldassarri),

 

Pag. 35

Provvedimenti a sostegno della famiglia (all'esame della VI Commissione); Atto Senato n. 1306 (Burani Procaccini), Legge quadro sulla famiglia (all'esame dell'XI Commissione); Atto Camera n. 747 (Napoli), Legge quadro sulla famiglia (assegnato il 27 luglio 2006, non ancora iniziato l'esame).

        Con riferimento all'articolo 5, recante l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.
        Con riferimento all'articolo 6, recante l'istituzione del Fondo per la lotta alle povertà estreme, non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.
        Con riferimento all'articolo 7, recante l'istituzione del Fondo di solidarietà sui mutui per l'acquisto della prima casa, si segnala la seguente proposta di legge all'esame del Parlamento:

Atto Camera n. 2462 - onorevole Federica Rossi Gasparrini (Pop-Udeur) ed altri.
Istituzione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa.
28 marzo 2007: presentata alla Camera dei deputati.
2 maggio 2007: assegnata (non ancora iniziato l'esame).

        Con riferimento all'articolo 8, recante ulteriori norme in materia di politiche sociali, non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

 

Pag. 36